Quota 102

La pensione anticipata Quota 102 è una prestazione pensionistica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

REQUISITI

 I soggetti possono richiedere la pensione anticipata Quota 102 se in possesso, dei requisiti summenzionati.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata Quota 102 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata INPS.

DECORRENZA

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Per i lavoratori autonomi e subordinati del settore privato è prevista una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti mentre per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 la finestra è di sei mesi.

Una specifica eccezione è prevista per il personale del comparto Scuola ed AFAM, per il quale la decorrenza della pensione resta fissata dall’anno scolastico successivo alla domanda di collocamento a riposo (art. 59, comma 9, I. n. 449/1997). Peraltro, poiché il termine per la presentazione della domanda di pensionamento con decorrenza dall’anno scolastico o accademico 2022-2023 è scaduta lo scorso 2 novembre, è previsto che coloro che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2022 possano presentare domanda di pensionamento anticipato entro il 28 febbraio 2022

CONDIZIONI E INCUMULABILITA’

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata Quota 102 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

La Quota 102 inoltre, non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata c.d. “Quota 102”. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Per una simulazione dell’importo, la previsione della data del pensionamento e per inoltrare la domanda all’INPS è possibile prenotarsi tramite l’apposita procedura raggiungibile al seguente link https://patronato-caf-amba-aradam.reservio.com/ o scriverci tramite la procedura contatti o contattarci allo 06/70493734.

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