
La pensione ai superstiti è una pensione riconosciuta in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
CHI NE HA DIRITTO
- il coniuge o l’unito civilmente;
- il coniuge separato;
- il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile;
Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
- I figli minorenni alla data del decesso del dante causa ;
- I figli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età;
- I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età;
- I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età.
QUANTO SPETTA
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
| Coniuge solo | 60% |
| Coniuge e un figlio | 80% |
| Coniuge e due o più figli | 100% |
| Un figlio solo | 70% |
| Due figli | 80% |
L’importo della pensione ai superstiti è cumulabile con i redditi del beneficiario , nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335. Qui sotto è possibile scaricare (cliccando su download) la tabella con gli importi aggiornati estratta dalla circolare INPS n. 46 del 26/03/2020
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili .
Per verificare tutti i requisiti e per inoltrare la domanda all’INPS potete contattarci tramite l’apposita procedura raggiungibile al seguente link https://patronato-caf-amba-aradam.reservio.com/ o scriverci tramite la procedura contatti o contattarci allo 06/70493734.
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