Nuova procedura per le invalidità civili

Non tutti sanno che, grazie alla modifica introdotta dal c.d. “Decreto Semplificazioni” (Art. 29-ter del D.L. 76/2020, inserito in sede di conversione dalla L. 120/2020), attualmente tutti i procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap possono essere definiti attraverso la c.d. “valutazione sugli atti”. 

Le Commissioni Mediche Inps infatti sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza/aggravamento sia di revisione, sulla base dei documenti sanitari inviati dagli interessati. 

Questo ovviamente sarà possibile solo in tutti quei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

A fornire precise indicazioni è stato il Messaggio Inps n.3315 del 1.10.2022, che spiega come la valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata; la Commissione INPS di accertamento valuterà la documentazione sanitaria trasmessa che dovrà essere inviata esclusivamente (anche a mezzo mail) in formato PDF e di dimensioni non superiori a 2 MB per documento.

Solo qualora Inps dovesse ritenerla non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’Istituto provvederà a convocare l’interessato a visita diretta.

Questa nuova procedura consente alle Commissioni Mediche INPS di snellire il procedimento di verifica sanitaria, agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi come e implementare una modalità accertativa che tenga conto anche dell’evolversi del contesto pandemico.

Qualora i cittadini avessero già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, disabilità, o avessero già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti inoltrando la documentazione sanitaria come previsto, appunto, dell’articolo 29-ter del citato decreto-legge n.76/2020.

Potete contattarci per avere maggiori informazioni!

Indennità una tantum 200€

Decreto aiuti, indennità una tantum 200 euro
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Questo nuovo beneficio coinvolgerà i lavoratori dipendenti, i pensionati, i percettori di disoccupazione e Rdc, i lavoratori domestici e gli autonomi.

Verrà erogato in automatico a:
LAVORATORI DIPENDENTI
PENSIONATI
DISOCCUPATI PERCETTORI DI NASPI NEL MESE DI GIUGNO 2022
LAVORATORI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

Invece dovranno presentare apposita domanda:
LAVORATORI STAGIONALI
LAVORATORI AUTONOMI
LAVORATORI VENDITE A DOMICILIO
LAVORATORI DOMESTICI
Restiamoin attesa di apposita circolare INPS con le specifiche di inserimento
delle domande.

Potete contattarci allo 0670493734 per avere maggiori informazioni!

Nuovo procedimento di revisione delle invalidità civili

Nuove modalità per la gestione delle revisioni di invalidità civile

L’INPS, con messaggio n. 926/2022, ha individuato nuove modalità operative per razionalizzare l’iter di revisione delle prestazioni riservate agli invalidi civili.

Si riporta di seguito il nuovo procedimento di convocazione a visita di revisione:
a) quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, viene trasmessa al cittadino una lettera, con posta prioritaria, contenente l’invito ad allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile” ; qualora l’interessato intenda avvalersi della valutazione sugli atti, tale modalità accertativa sarà utilizzata per la definizione delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria;
b) in presenza di idonea documentazione sanitaria, da inviarsi entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera di cui al punto a), il processo di revisione si conclude con la valutazione sugli atti;
c) qualora non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta e, a tale fine, riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’Unità Operativa Complessa (UOC) o l’Unità Operativa Semplice (UOS) competente per territorio;
d) la data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Sul sito web dell’Istituto , è possibile per il cittadino monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. Oltre alla raccomandata è contestualmente trasmesso all’interessato l’invito tramite messaggio SMS sul recapito cellulare, se noto all’Istituto;
e) in tutti i casi di invio di comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata all’interessato – sempre qualora l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico – il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata;
f) in caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, alla Struttura Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. In caso di accoglimento della giustificazione l’assistito è nuovamente convocato a visita;
g) tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita esplicitano in modo chiaro che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e/o degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione; decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione, si procede alla revoca definitiva della prestazione.

Clicca su download per scaricare il messaggio INPS n.926/2022.

Per assistenza potete contattarci tramite l’apposita funzione presente sul sito cliccando su prenotazione/contatti o al seguente link https://fnaroma.com/prenotazione-contatti/ o contattandoci allo 0670493734.

Contributo per i genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili

L’INPS ha dato il via alla presentazione delle domande riservate ai nuclei monoparentali con figli disabili

È un contributo mensile, a domanda, in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli disabili.

I requisiti per beneficiare del contributo sono:
Disoccupazione, cioè essere privi di reddito o con redditi da lavoro dipendente inferiore a
8.145€ o autonomo inferiore a 4.800€;
Essere monoreddito, cioè che ricava tutto il proprio reddito solo dall’attività lavorativa
(anche se in favore di più datori) o percettore di un trattamento pensionistico
previdenziale;
Nucleo monoparentale, cioè far parte di un nucleo familiare composto da sé stesso con
uno o più figli disabili.
In aggiunta a quanto sopra, al momento della domanda, il genitore deve soddisfare i seguenti
requisiti:
• Residenza in Italia
• ISEE valido non superiore a 3.000€
• Figlio o figli a carico con disabilità riconosciuta non inferiore al 60%. Si considera a
carico del genitore il figlio con età inferiore ai 24 anni in possesso di un reddito non
superiore ai 4.000€ (2.840,51€ se maggiore di 24 anni).

La misura del beneficio è graduata in base alla composizione del nucleo, quindi dal numero di
figli disabili a carico:

Triennio 2021-2023
1 figlio disabile2 figli disabili3 figli disabili
150€ al mese300€ al mese500€ al mese


Per inviare la domanda o per avere maggiori informazioni potete rivolgervi al nostro ufficio che offre assistenza gratuita.

Assegno sociale

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale che viene erogata ai soggetti che si trovano in situazione economiche disagiate e che prescinde dal versamento dei contributi. Tale prestazione è erogata (su domanda) al raggiungimento di una determinata età anagrafica e al non superamento di un limite reddituale.

Questa prestazione è riconosciuta ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto almeno 67 anni di età per l’anno 2022 . Ai cittadini italiani sono stati equiparati i cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno purchè residenti in Italia. Questi soggetti devono però dimostrare di avere soggiornato legalmente in Italia ed in via continuativa da almeno 10 anni. 

Requisiti reddituali.

L’importo intero dell’assegno è pari a 467,65€ per 13 mensilità nell’anno 2022. L’assegno sociale viene liquidato in misura intera solo se non si possiede alcun reddito; l’importo della’assegno viene ridotto in virtù del reddito del percettore (o del reddito cumulato se il richiedente è coniugato).

Ai fini della determinazione dell’importo concorrono i redditi di qualsiasi natura al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, ivi compresi quelli esenti da imposte, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva, nonché agli assegni alimentari corrisposti secondo le norme del codice civile.   Vanno esclusi dal computo del reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le sue eventuali anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, il valore dello stesso assegno sociale nonché il reddito della casa di abitazione.

Vengono escluse dal computo dei redditi anche le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pensionati per inabilità, i trattamenti di famiglia comunque denominati. 

La verifica dei redditi viene fatta dall’INPS annualmente, per cui, l’anno successivo l’ente previdenziale opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.

Vi invitiamo a rivolgervi presso il nostro ufficio per informazioni e assistenza gratuita.

Quota 102

Pensione Quota 102:come funziona e chi ci rientra.

Al via Quota 102 in sostituzione della precedente quota 100. Questa uscita anticipata è riservata ai soggetti con almeno 64 anni di età e 38 anni di contributi maturati tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022. Quindi posso accedere a tale prestazione i soggetti la cui data di nascita è precedente al 1958 (2022-64) fermo restando la sussistenza del requisito contributivo.

Per accedere al trattamento pensionistico in parola bisogna rispettare il regime delle “finestre mobili” (3 mesi dalla maturazione dei requisiti per i lavoratori del settore privato; 6 mesi per i lavoratori del pubblico impiego).

Come la previgente normativa Quota 100 permane il divieto di cumulo reddito da lavoro e pensione sino al raggiungimento dell’età della vecchiaia (67 anni). E’ ammesso solo il cumulo con redditi di lavoro autonomo di natura occasionale entro un massimo annuo di 5mila euro lordi.

Importo della pensione. Per i pensionati con QUOTA 102 non sono previste penalità dell’importo. L’importo della pensione sarà calcolato sulla base dei contributi versati e con il sistema retributivo/misto o contributivo secondo le regole generali previsti dalla normativa vigente.

Potete rivolgervi al nostro ufficio per verificare i requisiti, fare una previsione dell’importo e inviare la domanda all’INPS. L’assistenza dei nostri operatori è gratuita.

Pensione ai superstiti

Come si richiede e chi ne ha diritto.

La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica erogata in favore dei superstiti del pensionato/assicurato deceduto.

La pensione ai superstiti viene definita:

– “indiretta” se il decesso dell’assicurato avviene prima del pensionamento;

– “di reversibilità” se il decesso dell’assicurato avviene dopo il pensionamento.La pensione ai superstiti viene concessa se il dante causa era già pensionato o se, al momento del decesso, aveva 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell’ultimo quinquennio.

Beneficiari
I superstiti aventi diritto alla pensione sono il coniuge superstite, anche se separato legalmente; il coniuge divorziato (a determinate condizione); i figli/e minorenni, maggiorenni studenti, inabili e gli equiparati.. In mancanza di tali figure, i genitori e, in mancanza anche di questi ultimi, i fratelli e le sorelle.

Hanno diritto alla pensione di reversibilità anche persone dello stesso sesso che formalizzano la loro Unione Civile poiché sono considerati “coniugi” a tutti gli effetti (L. n. 76 del 20/05/2016).

Coniuge
La pensione ai superstiti spetta al coniuge, anche se separato. Tuttavia, al coniuge separato con “addebito” – cioè per colpa – spetta il trattamento pensionistico solo se titolare dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale.La pensione spetta anche al coniuge divorziato se:
– titolare di assegno divorziale;
– non ha contratto nuove nozze;
– la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data di sentenza di divorzio.

Figli/e
La pensione ai superstiti spetta ai figli/e (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio, figli/e postumi nati entro il 300mo giorno dalla data di decesso del padre) che, alla data del decesso del genitore siano:

– minori di 18 anni,

– studenti di scuola media superiore o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore;

– studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore;

– inabili di qualunque età, a carico del genitore.

I figli/e studenti non perdono la qualifica prevalente di studente se svolgono un lavoro precario e saltuario con un piccolo reddito o attività nell’ambito dei progetti per il volontariato civile.
Misura della pensione
La misura della pensione ai superstiti si determina applicando le seguenti aliquote alla pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa:
– 60% al coniuge;
– 20% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge;
– 70% un orfano/a;
– 80% due orfani/e;
– 100% tre o più orfani/e

Per maggiori informazioni e per l’invio della domanda potete rivolgervi presso i nostri uffici che Vi assisteranno GRATUITAMENTE.

Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale

La legge di Bilancio 2022 ha previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 inoltre, con effetto dal 1° gennaio 2022 sono introdotte delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di disoccupati o di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.

In particolare, per i disoccupati è stata eliminata la condizione del decorso del trimestre in stato di disoccupazione; mentre per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, un nuovo elenco delle professioni aventi diritto all’APE sociale e, per alcune di esse è stata prevista una riduzione a 32 anni del requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso al trattamento in esame.

Per verificare i requisti Vi invitiamo a rivolgerVi presso i nostri uffici! L’assistenza e l’invio delle pratiche sono GRATUITI!

Domanda di Invalidità civile

Come si fa domanda per l’invalidità civile? 

Ecco una breve schematizzazione dei passaggi da effettuare:

1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo;
2. presentare all’INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato  la domanda di riconoscimento dei benefici;
3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.
1. LA CERTIFICAZIONE MEDICA
Il medico certificatore per essere abilitato deve aver fatto richiesta all’INPS e aver ottenuto un codice PIN che permette la trasmissione della certificazione medica online. Si può benissimo rivolgersi al proprio medico curante.
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico attesta la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, il codice fiscale, la tessera sanitaria, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il sistema genererà un codice identificativo per la pratica in corso.
A questo punto il medico deve consegnare all’interessato copia di tale documentazione.
NB: Il certificato ha una validità massima di 90 giorni dal rilascio (ai fini dell’abbinamento alla domanda). Se non si presenta in tempo la domanda, il certificato medico scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS
Dopo aver ottenuto il certificato medico introduttivo, il richiedente ha 90 giorni di tempo per inviare via Internet all’INPS, la domanda di riconoscimento di invalidità civile.
Potete rivolgervi presso i nostri ufficio per l’invio GRATUITO della pratica all’INPS. Sarà necessario portare una serie di documenti (oltre al certificato): codice IBAN, ultima dichiarazione dei redditi, ecc. Vi invitiamo a contattarci allo 0670493734 prima di recarvi in sede in modo da controllare la presenza di tutta la documentazione necessaria.

Ricevuta la domanda completa l’INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza.
Una volta presentata la domanda il cittadino riceve la data della visita medica di accertamento che in genere si tiene entro i 30 giorni successivi.
All’invalido affetto da patologia oncologica la visita è fissata entro 15 giorni dalla domanda.

In caso di non trasportabilità il medico deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

La data di convocazione a visita viene comunicata a mezzo raccomandata e se indicato in domanda il cittadino riceve un SMS sul numero di cellulare.

3. LA VISITA MEDICA PRESSO LA COMMISSIONE ASL
Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il proprio codice fiscale, la tessera sanitaria, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.

N.B: In caso di assenza ingiustificata si provvederà a una nuova convocazione. Nel caso di due assenze consecutive, esse saranno considerate come una RINUNCIA alla domanda, con perdita di efficacia della stessa.

Al termine della visita viene redatto il verbale. Se la prestazione economica è stata riconosciuta viene direttamente erogata sul conto corrente o libretto indicato in fase di domanda. Se la prestazione economica viene negata rivolgetevi al nostro ufficio per una valutazione medico legale al fine di predisporre un ricorso giudiziario.

Vi ricordiamo che tale assistenza è gratuita!

Ricorsi per invalidi civili

Spesso accade, che il  riconoscimento dell’invalidità civile (es. pensione, accompagno, L.104) venga negato dall’INPS o è possibile che la condizione di handicap o di invalidità, sia riconosciuta in misura minore rispetto alle aspettative.
Per questi motivi, il verbale delle Commissione concernente il riconoscimento o meno dell’invalidità civile, la disabilità e l’handicap può essere impugnato entro 6 mesi dalla comunicazione, davanti al Giudice del Lavoro.
Per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti “in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità” il ricorrente deve proporre al giudice istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preliminare delle condizioni sanitarie del soggetto al fine di valutare la legittimità della pretesa.

RICORSO GIURISDIZIONALE
Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.
La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.
Per proporre il ricorso per ottenere l’accertamento tecnico preventivo sarà necessario rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto previdenziale.
L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps. Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente. In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

Se hai ricevuto un verbale che non Ti riconosce una prestazione ti invitiamo a contattarci per fissare un appuntamento con il nostro Avvocato in sede!

OPZIONE DONNA

Confermata Opzione Donna anche per il 2022, vale a dire la pensione anticipata per le lavoratrici dipendenti e autonome, ma con un aumento dell’età rispetto al passato.

Per il 2022 Opzione Donna spetta con i seguenti requisiti:

  • 60 anni di età per la lavoratrice dipendente;
  • 61 anni di età per la lavoratrice autonoma;
  • 35 anni di contributi;
  • aver cessato il rapporto di lavoro nel caso delle dipendenti

Le beneficiarie di Opzione Donna nel 2022 sono le lavoratrici nate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1961, o tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1960 nel caso delle lavoratrici autonome.

Per Opzione Donna, anche con la proroga del 2022, la pensione non scatta subito. Esistono infatti delle finestre mobili, vale a dire l’arco temporale tra la maturazione del diritto alla pensione e la decorrenza della stessa:

  • 12 mesi per le lavoratrici dipendenti;
  • 18 mesi per le lavoratrici autonome

Possono accedere a Opzione Donna solamente quelle lavoratrici che optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione, accettando quindi di subire una penalizzazione che può andare dal 25 al 35 % circa dell’importo pensionistico.

Rivolgiti ai nostri uffici per avere un conteggio previsionale dell’importo e per calcolare la decorrenza della pensione. I nostri operatori metteranno a Tua disposizione le loro competenze!

Si ricorda che l’assistenza e l’invio della domanda sono del tutto gratuite!

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L’Assegno Unico Universale è la misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico istituita con la Legge Delega 46/2021. L’entrata in vigore decorre dal 1° marzo 2022, ma già a partire dal 1° gennaio 2022 è possibile farne domanda. È una misura destinata a tutte le famiglie, che varrà dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 21esimo anno di ciascun figlio fiscalmente a carico.

Questa misura andrà a sostituire altre prestazioni come:

  • Premio alla nascita 800 euro;
  • Bonus Bebè;
  • Fondo prestiti ai neo genitori;
  • Assegni al nucleo familiare;
  • detrazioni sui i figli a carico.

Per ottenere l’assegno sarà necessario presentare domanda, ma non sarà obbligatorio l’ISEE, anche se in assenza di ISEE si avrà diretto solo all’importo minimo previsto.

A chi spetta?

L’Assegno Unico Universale viene erogato:

  • per ogni figlio minorenne a carico, già a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • per quanto riguarda invece i figli maggiorenni, l’assegno continuerà ad essere erogato fino all’età di 21 anni, ma a condizione che il figlio rientri in una delle seguenti casistiche:
  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea;
  2. svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e percepisca un reddito annuo complessivo inferiore a 8.000 euro;
  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  4. svolga il servizio civile universale.

Vi è poi il caso dei figli disabili a carico per i quali l’Assegno, in deroga alle regole ordinarie sopra descritte, verrà erogato senza limiti di età.

I requisiti:

Per avere diritto all’Assegno Unico Universale occorre che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • dell’assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • della residenza e del domicilio in Italia;
  • della residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi.

Viceversa, sul piano dei requisiti economici non è prevista nessuna limitazione, quindi tutte le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni avranno diritto all’erogazione dell’assegno indipendentemente dal loro reddito e dall’ISEE. In altre parole né il reddito né l’ISEE costituiscono degli elementi selettivi per distinguere gli aventi diritto dai non aventi diritto all’Assegno Unico Universale.

Importi e tabelle ISEE:

L’Assegno Unico Universale viene corrisposto mensilmente per ciascun figlio a carico fino all’età di 21 anni. Dopo i 21 anni, se il figlio risulta ancora a carico, vengono applicate le classiche detrazioni fiscali. Se la famiglia al momento della domanda è in possesso di un ISEE valido, l’importo spettante dell’assegno varierà in base alla situazione economica attestata dall’indicatore economico: cioè in pratica più è basso l’ISEE, più alto sarà l’assegno. In assenza invece di un ISEE valido, o comunque di un ISEE superiore ai 40.000 euro, l’assegno verrà corrisposto nella misura minima prevista.

Per meglio rendere l’idea della stratificazione dell’assegno, sia in rapporto al valore economico dell’ISEE che in rapporto alla composizione del nucleo, possiamo mostrare, a titolo di esempio, questa tabella tratta dal testo di legge contenente alcune delle fasce reddituali coi relativi importi spettanti.

ISEEPer ogni figlio minore fino a 2Figlio da 18 a 21 anni a carico (studente o servizio civile)Figlio disabile a carico oltre 21 anniFiglio minore dopo il secondoMaggiorazione per nucleo con 2 genitori lavoratoriMaggiorazione nucleo con 4 o più figliMaggiorazione madre sotto i 21 anni
fasceImporti mensili in euro 
Da 0 a 15 mila euro 175,085,085,085,03010020
Da 18 mila a 18.100 euro159,577,677,676,326,310020
Da 20 mila a 20.100 euro 149,572,872,870,623,910020
Da 22 mila a 22.100 euro139,568,068,065,121,510020
Da 24 mila a 24.100 euro129,563,263,259,519,110020
Da 35 mila a 35.100 euro74,536,836,825,95,910020
Da 37 mila a 37.100 euro64,532,032,023,13,510020
Oltre 40 mila euro50,0252515010020

Assegno Unico Universale come, dove e quando fare domanda?

La domanda per l’Assegno Unico Universale può essere inoltrata a partire dal 1° gennaio 2022. Potete recarvi presso i nostri uffici per richiedere ISEE e fare domanda di assegno Unico Universale.

Vi ricordiamo che l’assistenza è gratuita!

ISEE 2022

L’ISEE è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie, attraverso i dati relativi al reddito e al patrimonio dei componenti del nucleo e tiene conto di altri fattori come la presenza di eventuali portatori di handicap.

Serve a presentare una domanda di agevolazione, per numerose prestazioni socio-assistenziali cioè per avere diritto a bonus e detrazioni, ad esempio sulle tasse universitarie, sulle mense scolastiche, sugli sconti in bolletta, sull’esonero dal pagamento di tributi e imposte, ecc…

Chi è già beneficiario di prestazioni a sostegno del reddito, come ad esempio il reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza, deve presentare l’ISEE entro fine gennaio 2022 per confermare di avere i requisiti per continuare a godere del beneficio e non incorrere nella sospensione del beneficio stesso

Con l’introduzione dell’Assegno Unico, le famiglie con figli a carico fino a 21 anni di età, dovranno richiedere l’ISEE al fine di presentare la domanda. Per ciscun figlio minorenne a carico dei genitori è previsto un importo pari a 175 euro mensili, 85 per i maggiorenni e spettano in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, si riducono gradualmente al crescere del valore ISEE.

I redditi sono quelli riferiti al 2020, quindi servono le CU o la dichiarazione dei redditi del 2021 e il valore e la giacenza media dei conti correnti al 31/12/2020.

Contattateci per avere maggiori informazioni!

Clicca su downland per scaricare l’elenco dei documenti necessari per l’elaborazione.