La pensione di invalidità civile è stata istituita dall’articolo 12 della Legge n.118 del 30 marzo 1971.
Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico (100% di invalidità).
La condizione di stato di bisogno si esplica con il NON SUPERAMENTO di limiti di reddito personali stabiliti annualmente dall”INPS.
Condizioni:
- età compresa fra i 18 e i 67 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un’invalidità pari al 100%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 17.050,42 per l’anno 2022.
Importo 2022: Euro 291,69 per 13 mensilità.*
La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio, lavoro.
Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale e continua a seguire le “regole” previste per la pensione di invalidità civile.
E' possibile ottenere un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”), beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.
In caso di mancato riconoscimento della pensione di invalidità civile è possibile proporre ricorso avverso il provvedimento entro il termine di 6 mesi dalla ricezione del verbale.
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