Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è stata istituita dalla n.18 del 11 Febbraio 1980.

E’ una provvidenza economica in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

  • viene erogata indipendentemente dall’età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
  • non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo 2022: Euro 525,17 per 12 mensilità.

A nulla rileva il reddito personale nonchè del nucleo familiare per il riconoscimento di questa prestazione.

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
In caso di mancato riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è possibile proporre ricorso avverso il provvedimento entro il termine di 6 mesi dalla ricezione del verbale.

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