La pensione per i ciechi parziali
Tale prestazione è stata istituita dall’art. 8 della L. 66 del 10 febbraio 1962 a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.
La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall’art. 14 septies della legge n. 33 del 29 febbraio 1980.
E’ concessa, a domanda (che deve essere corredata da apposito certificato telematico) ai ciechi parziali. Oltre a queste condizioni è previsto, ai fini dell’erogazione della pensione, che i ciechi civili si trovino in stato di bisogno economico.
Requisiti:
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 17.050,42 (per l’anno 2022)
Importo 2022: Euro 291,69 per 13 mensilità.
Per maggiori informazioni, per inviare la richiesta di riconoscimento all’INPS o per proporre ricorso avverso il diniego del riconoscimento delle prestazioni vi invitiamo a contattarci tramite l’apposita funzione raggiungibile al link: https://fnaroma.com/prenotazione-contatti/ o chiamandoci allo 0670493734.
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