L’assegno di invalidità civile o assegno mensile di assistenza è stato istituito dall’articolo 13 della legge n.118 del 30 marzo 1971.
Condizioni:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 5.010,29;
- non svolgere attività lavorativa ;
Importo 2022: Euro 291,69 per 13 mensilità.
L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale continuando a seguire le “regole” dell’assegno d’invalidità.
Su tale prestazione non è previsto la maggiorazione al cd. milione prevista invece per gli invalidi TOTALI.
In caso di mancato riconoscimento della pensione di invalidità civile è possibile proporre ricorso avverso il provvedimento entro il termine di 6 mesi dalla ricezione del verbale.
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