Ricorsi per invalidi civili

Spesso accade, che il  riconoscimento dell’invalidità civile (es. pensione, accompagno, L.104) venga negato dall’INPS o è possibile che la condizione di handicap o di invalidità, sia riconosciuta in misura minore rispetto alle aspettative.
Per questi motivi, il verbale delle Commissione concernente il riconoscimento o meno dell’invalidità civile, la disabilità e l’handicap può essere impugnato entro 6 mesi dalla comunicazione, davanti al Giudice del Lavoro.
Per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti “in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità” il ricorrente deve proporre al giudice istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preliminare delle condizioni sanitarie del soggetto al fine di valutare la legittimità della pretesa.

RICORSO GIURISDIZIONALE
Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.
La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.
Per proporre il ricorso per ottenere l’accertamento tecnico preventivo sarà necessario rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto previdenziale.
L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps. Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente. In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

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